
Oggi vogliamo parlarvi di alcune regole da seguire quando ci si trova a ristrutturare la propria casa e come comportarsi se la ditta edile non segue le norme e le nuove regole che regolano lo smaltimento corretto dei materiali da costruzione e demolizione.
La Di Maria Traslochi a Roma effettua anche sgomberi
Dopo aver svolto dei lavori oppure quando hai bisogno di svuotare stanze o aree aziendali, lo sgombero da residui edili, scarti, mobili, apparecchiature è un’incombenza gravosa: da un lato non hai persone e mezzi idonei per sgomberare e svuotare, dall’altra non ti puoi occupare in prima persona della piccola demolizione e dello smaltimento, ma devi per forza affidarti ad aziende qualificate e certificate come la nostra azienda.
Che tipo di locali possiamo sgomberare ?
Sgomberiamo e svuotiamo ogni tipo di ambiente: cantine, capannoni, magazzini, aziende, uffici, abitazioni, studi, garage, solai, soffitti, scuole, ospedali, aziende dismesse o qualsiasi altro tipologia di ambiente industriale e civile.

Come procediamo per uno sgombero ?
Per sgomberare cantine e locali di grandezza medio-piccola dobbiamo conoscere a grandi linee le metrature e il tipo di materiale da sgomberare. Per capannoni e aziende di grandi dimensioni potrebbe essere necessario un sopralluogo, per verificare il numero di operatori e di automezzi necessari.
L’esecuzione dei lavori è sempre preceduta da una fase di studio, consulenza e progettazione da parte di professionisti interni, i quali analizzano e programmano l’intervento nei dettagli, valutando l’applicazione delle tecniche, delle tecnologie e della documentazione più appropriate in relazione alla tipologia delle strutture da sgomberare e ai materiali da smaltire, alla localizzazione delle stesse e ai requisiti di sicurezza che lo specifico contesto impone.

Rifiuti da costruzione e demolizione, Cosa dice la legge a riguardo:
Con l’entrata in vigore, sabato 26 settembre 2020, del decreto legislativo 116/2020 si è prodotta una svolta rilevante nel nostro paese sui temi dell’economia circolare e della gestione dei rifiuti. Il nuovo decreto modifica sensibilmente la parte quarta del Codice ambientale (il decreto legislativo n. 152/2006) e rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore della gestione dei rifiuti che diventano ora una risorsa da valorizzare mediante il coinvolgimento della responsabilità finanziaria del produttore del bene per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo di quel bene.
Numerose, e tutte significative, le novità anche sul tema dei rifiuti da costruzione e demolizione. All’art. 183 del d.lgs. 152/2006, viene espressamente introdotta la definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” che, ovviamente, sono definiti come “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione” (lett. b-quater).
Lo stesso articolo chiarisce che i rifiuti urbani non includono i rifiuti da costruzione e demolizione (lett. b-sexies). Infatti, il rinnovato articolo 184 del Codice dell’ambiente (comma 3, lett. b), fermo restando il concetto di sottoprodotto (art. 184-bis), colloca i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, tra i rifiuti speciali.

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